Normativa della scuola: la sostituzione dei colleghi assenti

Categoria: Normativa Pubblicato: Giovedì, 01 Dicembre 2011 Stampa Email

Con l'approssimarsi dell'inverno crescono i congedi per malattia nelle scuole e si pone il solito, annoso dilemma legato alla sostituzione dei colleghi assenti.
Ricerche affannose di docenti con qualche briciolo di compresenza e "transumanze" di gruppi di alunni nelle varie classi, sono le uniche strategie adottabili da chi deve coordinare il funzionamento dell'attività didattica nelle scuole, gestendo situazioni di assoluta emergenza.

Ma cosa dice la normativa? Quando si deve chiamare il supplente (ammesso poi che lo si riesca a trovare in tempi ragionevoli...)?
A queste domande è possibile trovare risposta in una nota diramata dalla FLC-CGIL che mira a prevenire modalità e comportamenti troppo spesso divergenti dalle indicazioni normative e contrattuali e che rischiano di ledere pesantemente il diritto allo studio.
Nella scheda allegata si ribadisce, fino alla pubblicazione delle graduatorie prioritarie, le supplenze per sostituzione di personale assente vanno effettuate dalle graduatorie d'istituto e che le supplenze in corso al momento della pubblicazione delle graduatorie prioritarie, conservano la loro validità anche ai fini di eventuali proroghe o conferme (come indicato all'art. 6 del DM 92/11 sulle graduatorie prioritarie).

Scarica la scheda flc cgil quando e come si chiamano i supplenti per le assenze del personale della scuola

 

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