All'inizio di questo anno scolastico nella mia regione si sono sollevati molti dubbi sull'utilizzo dei docenti di classe nell'insegnamento della religione cattolica in altre sezioni o classi, nella scuola dell'infanzia e primaria.
Una nota dell'USR Marche, al fine di assicurare l'uniforme applicazione della normativa in materia, fornisce alcune indicazioni in merito alla possibilità di affidare l’insegnamento della religione cattolica, nella scuola dell’infanzia e primaria, al docente della classe o sezione disponibile e idoneo.
Come è noto, tale possibilità deriva dal punto 2.6 dell’Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sottoscritta il 28 giugno 2012, il quale prevede che “Nelle scuole dell ’infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l ’insegnamento della religione cattolica, nell ambito di ogni istituzione scolastica, può essere aflìdato dal! autorità scolastica, sentito [ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima delll'inizio dell'anno scolastico”.
La problematica sollevata dall’Ufficio scolastico per le Marche nella richiesta di parere riguarda l’applicazione della suddetta disposizione nel caso di docenti che svolgano attività didattica o educativa in più di una classe o sezione.
A tal proposito, nel ribadire integralmente il contenuto della nota di questo Dipartimento prot. n. 2989 del 6/12/2012, si precisa che l’indicazione ivi contenuta in merito all’impossibilità di impartire il solo insegnamento della religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità riguarda anche i docenti affidatari di insegnamenti curricolari in più classi. A costoro, pertanto, l’insegnamento della religione cattolica potrà essere affidato esclusivamente in classi in cui già prestano servizio.
In secondo luogo, non essendo previsto nell’Intesa citata un espresso divieto, sembra possibile affidare l’insegnamento della religione cattolica ad uno stesso insegnante anche in più sezioni o classi in cui si trovi ad essere già titolare di altri insegnamenti o attività educative.
A tal proposito, va comunque considerato che, ai sensi della citata intesa, il dirigente scolastico è tenuto a sentire il parere dell’ordinario diocesano, che certamente può esprimersi anche in merito al numero effettivo di classi o sezioni in cui Pinsegnamento della religione cattolica deve essere affidato al medesimo insegnante.
Inoltre, poiché l'affidamento dell’insegnamento della religione cattolica al docente di classe o sezione rappresenta una facoltà per il dirigente scolastico e non un obbligo, non sussiste in capo al docente interessato alcun diritto di ottenere tale insegnamento, ma solo la possibilità di manifestare la propria disponibilità.
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