Normativa: quali sono gli obblighi degli insegnanti dopo il termine delle lezioni? |
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Docenti - Normativa |
Lunedì 04 Giugno 2012 14:02 |
![]() Recentemente sono pervenute via mail richieste di chiarimenti da parte di colleghi in merito agli impegni obbligatori per i docenti dopo l'ultimo giorno di scuola. Effettivamente da scuola a scuola, da DS a DS, ho potuto rilevare una certa difformità nell'assegnazione degli adempimenti da svolgere e una minore o maggiore rigidità nel richiedere la presenza dei docenti a scuola fino al termine di giugno (mi verrebbe da dire, parafrasando Humphrey Bogart, "è l'autonomia scolastica, bellezza!"...). Per chiarire ogni dubbio vi invito a leggere questa sorta di guida sulla normativa che definisce quali sono gli obblighi degli insegnanti dopo il termine delle lezioni, elaborata da OrizzonteScuola. Gli artt. 28 e 29 del CCNL/2007 definiscono puntualmente gli obblighi di lavoro del personale docente articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali all’insegnamento.
Quando le lezioni sono terminate l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) non è più dovuta, per l’ovvia constatazione che mancano gli allievi a cui insegnare (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo).
Le attività funzionali all’insegnamento (art. 29) sono così suddivise: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
A queste si aggiungono ovviamente le attività obbligatorie in riferimento agli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (tali attività non sono ricomprese nelle 40+40 ore). Il Piano annuale delle attività del personale docente viene adottato all’inizio dell’anno scolastico su proposta del dirigente e può essere aggiornato in corso d’anno sulla base delle esigenze che a mano a mano si presentano. L’aggiornamento del Piano ed eventuali impegni aggiuntivi deve comunque coinvolgere il collegio docenti, organo rappresentativo di coloro che poi a quel Piano devono dare coerente attuazione I docenti, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):
Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
L’unica eccezione è per i docenti di II grado non impegnati negli esami.
“Rimanere a disposizione” non vuol dire però obbligo della presenza o della firma per tutti i giorni che vanno dal termine delle lezioni al 30/6. Non a caso il comma poi specifica “assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”. Gli stessi concetti sono stati ribaditi con successive note e sentenze. Tra queste ultime ricordiamo quella del Consiglio di Stato n. 173/1987 in cui si decretava: “…Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”.
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