Obblighi di servizio dei docenti dopo il termine delle lezioni |
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Docenti - Normativa |
Martedì 21 Giugno 2011 16:57 |
Nei giorni scorsi alcuni colleghi mi hanno posto una serie di quesiti di carattere normativo su adempimenti ed obblighi di servizio dei docenti dopo il termine delle lezioni. Gli artt. 28 e 29 del CCNL/2007 definiscono puntualmente gli obblighi di lavoro del personale docente articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali all’insegnamento. Quando le lezioni sono terminate l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) non è più dovuta, per l’ovvia constatazione che mancano gli allievi a cui insegnare (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo).
Le attività funzionali all’insegnamento (art. 29) sono così suddivise: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione. I due tipi di impegni non possono essere sommati. Le ore non vanno confuse o considerate “intercambiabili”. Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80. Nel contratto non si rinviene obbligo alcuno a carico dei docenti quando le lezioni sono sospese (mese di giugno compreso), salvo che per la parte residua degli obblighi relativi alle attività collegiali, sopra citate, di cui all’art. 29 del contratto. Le uniche prestazioni che possono essere richieste nel periodo di sospensione delle lezioni sono dunque le attività funzionali all’insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di collegio docenti e consigli di classe, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano approvato dal collegio a inizio d’anno, e nella quantità fissata dal CCNL/2007. Il Piano annuale delle attività del personale docente viene adottato all’inizio dell’anno scolastico su proposta del dirigente e può essere aggiornato in corso d’anno sulla base delle esigenze che man mano si presentano. Per queste ovvie ragioni ed escludendo quindi eventuali attività già presenti nel Piano annuale, risulterebbe illegittimo un qualsiasi ordine di servizio da parte del dirigente che obbligasse il docente alla presenza a scuola in un periodo, quello di giugno, in cui non vi è lezione. L’unica eccezione è per i docenti di II grado non impegnati negli esami. Ricordiamo inoltre a tutti i dirigenti la Nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980, che già all’epoca chiariva la questione: “Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.” Gli stessi concetti sono stati ribaditi con successive note e sentenze. Tra queste ultime ricordiamo quella del Consiglio di Stato n. 173/1987 in cui si decretava: “…Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”.
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