Come calcolare gli impegni dei docenti in servizio su più scuole |
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Docenti - Normativa |
Venerdì 19 Ottobre 2012 14:03 |
![]() Molti docenti in servizio su più scuole non hanno ben chiaro come debbano ripartire i vari impegni funzionali all'insegnamento. Una nota elaborata da Paolo Pizzo, della segreteria provinciale UIL scuola di Catanzaro risponde in maniera esaustiva ai mille interrogativi legati a questa parte normativa.
Gli obblighi dei docenti in riferimento all’attività d’insegnamento e alle ore funzionali all’insegnamento sono contenuti negli artt. 28 e 29 del CCNL/2007. In particolare le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono: Fino a 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni:
Per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado) sono comprese anche:
Nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (di cui al capo XI “Personale delle istituzioni educative”): Vanno inoltre ricomprese le riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti. Fino a 40 ore per la partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione. Nella programmazione di tali ore occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore. I due tipi di impegni (ore per collegio docenti e sue articolazioni e ore per i consigli di classe, interclasse e intersezione) non possono essere sommati. Le ore non vanno confuse o considerate “intercambiabili”. Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80.
Dalle 40+40 ore sono esclusi gli impegni per gli scrutini intermedi e finali:
Rientrano altresì negli adempimenti individuali dovuti (anch’essi esclusi dalle 40+40): Il Piano delle attività è deliberato dal collegio dei docenti ed è obbligatorio per tutti i docenti. Riportiamo alcuni punti fondamentali che dirigenti e docenti devono tenere presente:
Il CCNL/2007 non prevede invece esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo d’istituto anche qualora si superino le 40 ore dei consigli di classe. Non sono maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all’insegnamento per il docente che accetta ore eccedenti il proprio orario di obbligo (fino alle 24 ore): Il tetto massimo delle 40 ore vale anche per il docente che stipula un contratto per ore eccedenti della durata di tutto l’anno. Ne consegue che chi ha più ore rispetto l’orario d’obbligo d’insegnamento avrà maggiorati gli impegni “individuali” (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie) e i tempi relativi allo svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione; non sono invece maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all’insegnamento. Le attività di programmazione o l’attuazione delle delibere collegiali che precedono l’inizio delle lezioni o gli incontri collegiali svolti dopo il termine delle stesse (esclusi gli scrutini/esami e gli atti relativi alla valutazione) rientrano nell’ambito delle attività di carattere collegiale, funzionali all’insegnamento, nel monte ore previsto per i consigli di classe e collegi docenti. A nulla rileva il fatto che le attività in questione siano svolte di mattina o di pomeriggio e altrettanto irrilevante è dunque se tale attività sia svolta prima o dopo il termine delle lezioni. Di conseguenza nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività i docenti non possono essere obbligati (un ordine di servizio in tal senso è da ritenersi illegittimo):
Un caso particolare: Docenti che svolgono servizio in più scuole ed eventuale coincidenza tra attività collegiali Partiamo da un punto: non esiste nessuna norma o disposizione specifica che indichi che il docente che svolge servizio in più scuole debba partecipare alle attività funzionali all’insegnamento in proporzione al proprio orario di servizio in ciascuna scuola.
Dobbiamo però dire che per dirimere la questione non ci sarebbe bisogno di una disposizione specifica perché il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Non possiamo infatti immaginare che un docente che presta servizio per 9 ore nella scuola A e 9 ore in quella B svolga fino 40 ore di collegi docenti nella scuola A e fino 40 in quella B. I dirigenti delle due (o più) scuole non possono infatti pretendere che il docente presti un numero di ore funzionali all’insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso orario d’insegnamento (18 ore nel nostro esempio) ma svolte in una sola sede. Sarà quindi cura dei dirigenti delle due (o più) scuole fare in modo che il docente abbia un impegno proporzionale al proprio orario di servizio, decidendo fin dall’inizio a quali incontri il docente dovrà partecipare in relazione al Piano delle attività di ciascuna scuola. Detto questo può succedere però che un docente che presta servizio in più scuole abbia attività collegiali coincidenti (es. 2 collegi docenti nello stesso giorno). Se nell'elaborazione del calendario degli impegni collegiali in ciascuna scuola non sia stato possibile evitare sovrapposizioni delle attività degli organi collegiali, a “parità” (per così dire) di impegni (consigli di classe o collegio docenti in tutte e due le scuole) si potrà tenere conto delle ore che il docente ha già prestato nella scuola per quel determinato incontro collegiale così da fissare la partecipazione all’uno o all’altro incontro, oppure si dovrà dare una “priorità” ad una delle due attività da svolgere: Es. l’incontro con le famiglie nella scuola A potrà sicuramente avere priorità rispetto ad un collegio docenti o ad un consiglio di classe (solo se non sia riunito per lo scrutinio)che si svolge nello stesso giorno nella scuola B. È inutile precisare che la presenza all’incontro collegiale nella scuola A sarà la giustificazione dell’assenza nella scuola B. Sarà comunque cura del docente accordarsi con i rispettivi dirigenti.
Particolare attenzione dovrà invece essere posta quando il docente ha un giorno di lezione coincidente con un impegno collegiale: Si chiede quindi quale impegno abbia la “priorità”: la lezione o la riunione collegiale? Non esiste una norma o circolare che dica esplicitamente quale impegno collegiale abbia la priorità sull’altro, ma il Decreto legislativo n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) agli artt. 5, 7 e 8 trattando nello specifico degli organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori dà sicuramente qualche indicazione ed è l’unica norma a cui fare riferimento. L’art. 5 comma 8 indica che “I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni..” L’art. 7 comma 5 specifica che “Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione”. Lo stesso è indicato per il consiglio d’istituto (art. 8 comma 9): “Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione”. Non vi è quindi nessun dubbio nell’affermare che la lezione del docente ha la priorità sulle riunioni degli organi collegiali, i cui incontri dovranno necessariamente svolgersi in orari non coincidenti con le lezioni (specificando così un’“importanza” o “priorità” della lezione rispetto agli incontri collegiali) e le cui decisioni oltretutto possono essere raggiunte con l’espressione della maggioranza dei docenti. Ricordiamo inoltre che per i consigli di classe, al di fuori dell’ipotesi degli scrutini, non vi è il vincolo del “quorum strutturale” affinché l’adunanza sia valida. Non a caso l’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n. 297/1994 afferma che “Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica”. Non è compreso il consiglio di classe la cui adunanza sarà valida anche se non si raggiunge la metà dei componenti più uno. Si è però dell’avviso che la riunione del consiglio di classe dovrà prevalere sulla lezione (o su qualsiasi altro impegno collegiale) nel solo caso degli scrutini. Ricordiamo infatti che a differenza delle “normali” sedute del consiglio di classe lo scrutinio, per essere valido, ha bisogno della presenza di tutti i docenti. Pertanto il consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti (senza inoltre dimenticare che lo scrutinio è un atto dovuto da parte del docente). In questo caso quindi lo scrutinio (e solo questo) prevarrà sulla lezione. Fonte: OrizzonteScuola
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